È Difeso Da Società Italiana Brevetti L'unico Ricorso Ammesso Contro La Riduzione Di Durata Dei Brevetti Farmaceutici: Deciderà La Corte Costituzionale
È
difeso da Società Italiana Brevetti l'unico ricorso ammesso contro la
riduzione di durata dei brevetti farmaceutici: deciderà la Corte
Costituzionale
La
Commissione dei Ricorsi dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha
rigettato tutti i ricorsi contro il ricalcolo della durata dei CCP in
base al Decreto-Legge n. 63/2002, tranne quello presentato da Società
Italiana Brevetti per una azienda farmaceutica cliente, che è stato
considerato il solo proceduralmente corretto.Il Decreto-Legge n.
63/2002, poi confermato dalla Legge n. 112/2002 (vedi notizia
sull'argomento), ha introdotto una normativa per la riduzione della
durata dei certificati complementari di protezione (CCP) concessi in
base alla legge n. 349/1991 (domande depositate prima del 2 gennaio
1993). La riduzione era stabilita da tale norma secondo un sistema
graduale, pari a sei mesi per ogni anno a partire dal 1° gennaio 2004.
A
tale principio di base si sono poi aggiunti alcuni criteri, indicati
dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in una comunicazione
ufficiale ai titolari dei CCP, per effettuare il ricalcolo della durata
di tutti i CCP interessati dalla modifica.
Molte
case farmaceutiche hanno presentato immediatamente ricorso alla
speciale Commissione dei Ricorsi competente per gli appelli contro le
decisioni e i provvedimenti dell'UIBM.
La
Commissione dei Ricorsi ha rigettato per irricevibilità tali ricorsi in
quanto presentati contro la comunicazione dell'UIBM ai titolari dei CCP
con cui venivano indicati i criteri per il calcolo della riduzione
della durata dei CCP stessi. In effetti, secondo la Commissione dei
Ricorsi, la comunicazione era da considerarsi "interlocutoria", non
qualificabile quale decisione appellabile.
Società
Italiana Brevetti ha invece seguito una procedura diversa, rispondendo
preliminarmente alla comunicazione dell'UIBM con una lettera di
contestazione, riguardante sia il sistema impiegato per il ricalcolo
della durata dei CCP sia la costituzionalità del Decreto-Legge n.
63/2002, e presentando poi un ricorso contro la risposta dell'UIBM che
riconfermava la riduzione della durata da esso ricalcolata, rigettando
le contestazioni sollevate.
Grazie
al ricorso presentato da Società Italiana Brevetti, il 3 ottobre 2003
la Commissione dei Ricorsi ha rinviato con propria ordinanza il caso
alla Corte Costituzionale su due questioni ritenute "non manifestamente
infondate" relative al Decreto-Legge 63/2002:
1)
se nel corso dell'arco temporale dell'attività di un'impresa sia
legittimo modificare i presupposti che furono considerati essenziali per
intraprendere l'attività stessa e su cui il titolare del diritto ha
fatto affidamento;
2)
se la tutela, sancita dalla Costituzione, della proprietà privata in
generale e della proprietà strumentale allo svolgimento dell'attività di
impresa in particolare, si applichi anche ai brevetti ed ai CCP.