È Difeso Da Società Italiana Brevetti L'unico Ricorso Ammesso Contro La Riduzione Di Durata Dei Brevetti Farmaceutici: Deciderà La Corte Costituzionale

02.01.2019

È difeso da Società Italiana Brevetti l'unico ricorso ammesso contro la riduzione di durata dei brevetti farmaceutici: deciderà la Corte Costituzionale

La Commissione dei Ricorsi dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha rigettato tutti i ricorsi contro il ricalcolo della durata dei CCP in base al Decreto-Legge n. 63/2002, tranne quello presentato da Società Italiana Brevetti per una azienda farmaceutica cliente, che è stato considerato il solo proceduralmente corretto.Il Decreto-Legge n. 63/2002, poi confermato dalla Legge n. 112/2002 (vedi notizia sull'argomento), ha introdotto una normativa per la riduzione della durata dei certificati complementari di protezione (CCP) concessi in base alla legge n. 349/1991 (domande depositate prima del 2 gennaio 1993). La riduzione era stabilita da tale norma secondo un sistema graduale, pari a sei mesi per ogni anno a partire dal 1° gennaio 2004.

A tale principio di base si sono poi aggiunti alcuni criteri, indicati dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in una comunicazione ufficiale ai titolari dei CCP, per effettuare il ricalcolo della durata di tutti i CCP interessati dalla modifica.

Molte case farmaceutiche hanno presentato immediatamente ricorso alla speciale Commissione dei Ricorsi competente per gli appelli contro le decisioni e i provvedimenti dell'UIBM.

La Commissione dei Ricorsi ha rigettato per irricevibilità tali ricorsi in quanto presentati contro la comunicazione dell'UIBM ai titolari dei CCP con cui venivano indicati i criteri per il calcolo della riduzione della durata dei CCP stessi. In effetti, secondo la Commissione dei Ricorsi, la comunicazione era da considerarsi "interlocutoria", non qualificabile quale decisione appellabile.

Società Italiana Brevetti ha invece seguito una procedura diversa, rispondendo preliminarmente alla comunicazione dell'UIBM con una lettera di contestazione, riguardante sia il sistema impiegato per il ricalcolo della durata dei CCP sia la costituzionalità del Decreto-Legge n. 63/2002, e presentando poi un ricorso contro la risposta dell'UIBM che riconfermava la riduzione della durata da esso ricalcolata, rigettando le contestazioni sollevate.

Grazie al ricorso presentato da Società Italiana Brevetti, il 3 ottobre 2003 la Commissione dei Ricorsi ha rinviato con propria ordinanza il caso alla Corte Costituzionale su due questioni ritenute "non manifestamente infondate" relative al Decreto-Legge 63/2002:

1) se nel corso dell'arco temporale dell'attività di un'impresa sia legittimo modificare i presupposti che furono considerati essenziali per intraprendere l'attività stessa e su cui il titolare del diritto ha fatto affidamento;

2) se la tutela, sancita dalla Costituzione, della proprietà privata in generale e della proprietà strumentale allo svolgimento dell'attività di impresa in particolare, si applichi anche ai brevetti ed ai CCP.

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